Il riferimento normativo per il microclima nei luoghi di lavoro è il Titolo II del D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito T.U.). In particolare l’art. 63 prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del Testo Unico. L’allegato IV al punto 1.9. si occupa proprio del microclima:
nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
Inoltre
- Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
- Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
Qualora i lavoratori evidenzino un mancato rispetto di tali indicazioni normative possono riferirlo al proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). I controlli ufficiali in materia di microclima vengono effettuati dalle ASL competenti e dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Direzioni provinciali del lavoro.
I fattori di rischio microclimatico (temperatura, umidità, velocità dell’aria, attività, soleggiamento) sono strettamente legati alle modalità con cui il lavoro viene svolto (struttura edilizia, sistemi di riscaldamento e/o condizionamento), e all’attività che in questi luoghi viene svolta.