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	<title>Sicurezza sul Lavoro - Consulenza PMI Servizi</title>
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		<title>Articolo 120 deposito di materiali in prossimità degli scavi</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 81/2008]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi 1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi</p>
<p>1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali<br />
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Articolo 119 &#8211; Lavori in pozzi, scavi e cunicoli</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 81/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Art. 119. Lavori in pozzi, scavi e cunicoli 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 2. Le tavole di rivestimento &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-119-lavori-in-pozzi-scavi-e-cunicoli.html">"Articolo 119 &#8211; Lavori in pozzi, scavi e cunicoli"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 119. Lavori in pozzi, scavi e cunicoli</p>
<p>1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del<br />
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.</p>
<p>2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di<br />
almeno 30 centimetri.</p>
<p>3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere 79 applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.</p>
<p>4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e<br />
quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.</p>
<p>5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni<br />
per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.</p>
<p>6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a<br />
protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.</p>
<p>7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e<br />
le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.</p>
<p>7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente<br />
al punto 3.4. dell’Allegato XVIII</p>
<h2>Concetto chiave dell&#8217;articolo</h2>
<p>Negli scavi di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50 applicazione delle necessarie armature di sostegno sopratutto quando in vicinanza dei lavori ci sono fabbriche o manufatti le  cui fondazioni possono indebolite dagli scavi stessi.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Articolo 118 &#8211; Splateamento e sbancamento nelle opere di scavo</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 81/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Sezione III Scavi e fondazioni Art. 118. Splateamento e sbancamento 1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, é vietato il &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/articolo-118-splateamento-e-sbancamento-nelle-opere-di-scavo.html">"Articolo 118 &#8211; Splateamento e sbancamento nelle opere di scavo"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sezione III Scavi e fondazioni</strong></p>
<p>Art. 118. Splateamento e sbancamento</p>
<p>1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le<br />
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.</p>
<p>2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,<br />
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.</p>
<p>3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli<br />
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.<br />
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di<br />
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.</p>
<p>5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete<br />
di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.</p>
<h2>Concetto chiave dell&#8217;articolo</h2>
<p>Durante le opere di scavo e nei lavori, in presenza di particolare natura del terreno a cause di piogge le misure di sicurezza devono prevedere divieti in zone superiori di pericolo sopratutto nei lavori di splateamento o sbancamento.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive</title>
		<link>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-117-lavori-in-prossimita-di-parti-attive.html</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 81/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari sidebbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le  norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-117-lavori-in-prossimita-di-parti-attive.html">"Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive</p>
<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori<br />
in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari sidebbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le  norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:<br />
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;<br />
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;<br />
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,<br />
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.<br />
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.</p>
<h2>Concetto chiave dell&#8217;articolo</h2>
<p>La normativa e in  merito ai  sistemi di accesso e lavori in prossimità di parti attive, presuppone la verifica e la messa in protezione delle parti applicando precauzioni come il posizionamento degli ostacoli rigidi per evitare l&#8217;avvicinamento e favorire la distanza di sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Art. 116 sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi</title>
		<link>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-116-relativo-ai-sistemi-di-protezione-contro-le-cadute-dall-alto.html</link>
		<comments>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-116-relativo-ai-sistemi-di-protezione-contro-le-cadute-dall-alto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 81/2008]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 116. Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (Obblighi dei datori di lavoro) 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e ilsostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-81-08/art-116-relativo-ai-sistemi-di-protezione-contro-le-cadute-dall-alto.html">"Art. 116 sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Art. 116. Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi</p>
<p style="text-align: left;">(Obblighi dei datori di lavoro)</p>
<p style="text-align: left;">1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in<br />
conformità ai seguenti requisiti:<br />
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso,</p>
<p style="text-align: left;">la discesa e ilsostegno, detta fune di lavoro, e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;<br />
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;<br />
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;<br />
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di  sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;<br />
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter  immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione  individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;<br />
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2. 78<br />
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.<br />
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:<br />
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;<br />
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;<br />
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche,  manutenzione, durata e conservazione;<br />
d) gli elementi di primo soccorso;<br />
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;<br />
f) le procedure di salvataggio.<br />
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.</p>
<h2 style="text-align: left;">Concetto chiave dell&#8217;articolo</h2>
<p style="text-align: left;">Sicurezza sul lavoro e obblighi dei datori di lavoro in relazione alla normativa e in merito ai  sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Rischi, formazione e addestramento specifico per i soggetti a rischio oggettivo.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Articolo 90 &#8211; Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008/81</title>
		<link>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-90-modifiche-art-161-del-dlgs-9-aprile-2008.html</link>
		<comments>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-90-modifiche-art-161-del-dlgs-9-aprile-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 106/2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[ART. 90 (Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-90-modifiche-art-161-del-dlgs-9-aprile-2008.html">"Articolo 90 &#8211; Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008/81"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART. 90 (Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>
<p>1. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-90-modifiche-art-161-del-dlgs-9-aprile-2008.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Articolo 89 &#8211; Modifiche all’articolo 160  del Dlgs 9 aprile 2008</title>
		<link>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-89-modifiche-art-160-del-dlgs-9-aprile-2008.html</link>
		<comments>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-89-modifiche-art-160-del-dlgs-9-aprile-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 106/2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[ART. 89 (Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente: “ART. 160 (Sanzioni per i lavoratori autonomi) 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3; b) con l’arresto &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-89-modifiche-art-160-del-dlgs-9-aprile-2008.html">"Articolo 89 &#8211; Modifiche all’articolo 160  del Dlgs 9 aprile 2008"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART. 89 (Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>
<p>1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:<br />
“ART. 160 (Sanzioni per i lavoratori autonomi)</p>
<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:<br />
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione<br />
dell’articolo 100, comma 3;<br />
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione<br />
dell’articolo 94;<br />
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli<br />
articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-89-modifiche-art-160-del-dlgs-9-aprile-2008.html/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Articolo 88 &#8211; Modifiche all’articolo 159  del Dlgs 9 aprile 2008</title>
		<link>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-88-modifiche-art-159-del-dlgs-9-aprile-2008.html</link>
		<comments>http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-88-modifiche-art-159-del-dlgs-9-aprile-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 106/2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[ART. 88 (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente: “ART. 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti) 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-88-modifiche-art-159-del-dlgs-9-aprile-2008.html">"Articolo 88 &#8211; Modifiche all’articolo 159  del Dlgs 9 aprile 2008"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART. 88 (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>
<p>1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:<br />
“ART. 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)</p>
<p>1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.</p>
<p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:<br />
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;<br />
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;<br />
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli<br />
articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazionedelle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;<br />
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p>
<p>3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».</p>
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		<title>Articolo 87 &#8211; Modifiche all’articolo 158 del Dlgs 9 aprile 2008</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 106/2009]]></category>

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		<description><![CDATA[ART. 87 (Sanzioni per i coordinatori) (Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente: 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-87-modifiche-articolo-158-decreto-9-aprile-2008.html">"Articolo 87 &#8211; Modifiche all’articolo 158 del Dlgs 9 aprile 2008"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART. 87 (Sanzioni per i coordinatori)</p>
<p>(Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>
<p>1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:</p>
<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;<br />
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:<br />
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione<br />
dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;<br />
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).”.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Articolo 86 &#8211; Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dlgs 106/2009]]></category>

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		<description><![CDATA[ART. 86 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori) (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente: “1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/modulistica/dlgs-106-09/articolo-86-modifiche-art-157-del-decreto-legislativo-9-aprile-2008.html">"Articolo 86 &#8211; Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ART. 86 (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)</p>
<p>(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p>
<p>1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:</p>
<p>“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:<br />
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione<br />
dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;<br />
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;<br />
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.</p>
]]></content:encoded>
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