Articolo 11 Modifiche all’art. 14 del D. Lgs 81/08

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ART. 11 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non
risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa
indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del
provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine
dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al
50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di
reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata
della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del
periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua
emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali
successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito
dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla
sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche
rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in
ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46”;
c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva
rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”;
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso
in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione
nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle
ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso
che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.