Articolo 134 – Documentazione

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Art. 134 – Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

Concetto chiave dell’articolo

L’articoli 134 del D. Lgs. 81/08 definisce quali siano i documenti per la prevenzione e sicurezza in cantiere non posso mancare in caso di presenza di ponteggi.