Articolo 52 Sostegno alla piccola e media impresa ai rappresentanti dei lavoratori

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 52 Sostegno alla piccola e media impresa ai rappresentanti dei lavoratori

Art. 52. (Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e allapariteticità)

1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) é
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle
disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese,
dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 é finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all’articolo 48, comma 3, in misura pari a due
ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settoreagricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore;
b) (lettera soppressa)
c) (lettera soppressa)
d) (lettera soppressa)
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del fondo di
cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo
comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
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3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio
dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 384. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.ù

Concetto chiave dell’articolo

Il sostegno alla piccola e media impresa per la formazione: il legislatore prevede presso l’istituto INAIL un fondo contro gli infortuni sul lavoro a sostegno e finanziamento alle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale con specifico riferimento alla formazione e ai corsi sulla sicurezza sul lavoro.