Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI

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Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.

Concetto chiave dell’articolo

Riferimento all’allegato VIII del D.Lgs. 81/08 per consultare i criteri di individuazione e uso dei DPI.