In seguito all’istanza di interpello presentata dall’ANCE, la Commissione si è pronunciata su un aspetto specifico della formazione sulla sicurezza e della valutazione dei rischi.
In merito alla formazione, l’ANCE chiede alla Commissione di fornire un suo parere relativamente a quei lavoratori che avendo seguito un percorso formativo per lo svolgimento di una determinata attività vengono però poi impiegati per lo su singole e “particolari” mansioni.
Con il termine “particolari” si intende specifiche attività o compiti specifici “ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa“.
L’esempio pratico riportato nel documento ufficiale chiarisce ulteriormente le idee.
La figura professionale “asfaltista” riceve ovviamente un formazione sulla sicurezza inerente i rischi che tale lavoro può comportare. Tuttavia, questo lavoratore, può trovarsi anche nella necessità, per esempio, di dirigere il traffico, attività per la quale non ha ricevuto formazione.
Qual è l’opinione della Commissione in merito?
La formazione è inevitabilmente “condizionata” dai rischi individuati dal datore: “… i contenuti e la durata della formazione specifica sono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare…”.
Per quanto concere, invece, la valutazione dei rischi, la Commissione sottolinea che il Datore di lavoro è tenuto a indicare, nel DVR, anche eventuali rischi specifici per i quali siano necessari “capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.