Questo interpello, inoltrato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, riguarda in maniera specifica i commi 2 e 3:
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Il comma 3 fornisce all’organo di vigilanza il potere di decidere, tramite un provvedimento apposito, di superare i limiti posti dalla legge e dare autorizzazione a usare locali sotterranei e semisotterranei, premesso che posseggano le caratteristiche necessarie a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi accederanno. Il provvedimento di autorizzazione deve essere preceduto da una valutazione riguardante l’eventuale presenza di emissioni nocive. In tal caso, infatti, locali sotterranei e semisotterranei non potranno essere adibiti ad ambiente di lavoro. Devono inoltre essere presenti tutti i presupposti indicati dal comma 2: idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.