Il contratto d’appalto consiste in un accordo in cui un soggetto (committente) versa una somma di denaro a un altro soggetto (appaltatore) che s’impegna a realizzare un’opera o a fornire un servizio.
In caso di subappalto, l’appaltatore affida la realizzazione di quanto commissionato (opera o servizio) a una terza parte (il subappaltatore), a condizione che vi sia l’autorizzazione del committente.
Per garantire la sicurezza sul lavoro negli appalti, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro disciplina l’operato del datore di lavoro in materia di appalti, attraverso le disposizioni contenute nell’art. 26.
In particolare, viene stabilito come egli debba:
I datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) sono chiamati, quindi, a tutelare la salute dei lavoratori coinvolti – e a garantire la sicurezza sul lavoro anche in caso di appalti – prevenendo eventuali infortuni e valutando i potenziali rischi presenti (tra cui quello da stress lavoro correlato).
Committenti e appaltatori devono, pertanto, cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (i cui costi devono essere indicati nei contratti d’appalto e subappalto) e coordinarsi al fine di evitare interferenze tra le proprie attività e quelle di esecutori, prestatori e fornitori.
Uno strumento in grado di favorire tale collaborazione, che consente di accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro negli appalti, è rappresentato dal DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi (da allegare al contratto di appalto e aggiornare in funzione dell’evoluzione dei lavori), nel quale il committente riporta le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi per i lavoratori.
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