Chi deve pagare gli esami per la visita medica del lavoro?

Home FAQ Chi deve pagare gli esami per la visita medica del lavoro?

Uno dei nostri utenti ci ha scritto per porci questa domanda, motivo per cui abbiamo pensato di chiarire la normativa che riguarda le visite mediche sul lavoro, indicando gli obblighi che riguardano il datore di lavoro e i lavoratori.

Secondo quanto stabilito dal Testo unico il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare in orario lavorativo le visite mediche, eseguite dal medico competente nominato. Quest’ultimo attraverso le visiste stabilisce se il lavoratore è in possesso dei requisiti necessari alla mansione svolta, ne giudica perciò l’idoneità. Il costo delle visite e degli esami è del tutto a carico del datore di lavoro.

consulenza sicurezza sul lavoro

La sorveglianza sanitaria, quindi le visite mediche per il lavoro, viene effettuata:

  • Nei casi previsti dalla legge
  • Se il lavoratore ne fa esplicita richiesta e se tale richiesta viene accolta dal medico competente, poiché riconosce che la problematica accusata dal lavoratore può essere legata all’attiovità lavorativa.

La cadenza delle visite mediche lavorative viene stabilita dal medico competente, secondo il TU minimo una volta all’anno. Esistono poi mansioni e settori lavorativi per cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • videoterminali
  • rumore
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni ottiche artificiali
  • chimico
  • agenti cancerogeni e mutageni
  • amianto
  • agenti biologici

Insieme alle visite periodiche vengono effettuate anche altre tipologie di visita, descritte dall’articolo 41 DLgs 81/08 al comma 2:

  • visita medica preventiva per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione che gli viene assegnata;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di presenza di rischio chimico;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute per più di 60 giorni consecutivi.