Il servizio di prevenzione e protezione gioca un ruolo decisivo nell’organizzazione della sicurezza aziendale, può essere svolto anche direttamente dal datore di lavoro e presuppone un’adeguata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
È quanto stabiliscono gli articoli 33, 34 e 37 del decreto legislativo 81/2008, noto anche come Testo unico sulla sicurezza, che dedica un’attenzione particolare alla corretta gestione delle misure di prevenzione e protezione e all’addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
L’articolo 33 individua i compiti principali del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali che sono
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro che in realtà può anche svolgere direttamente tali compiti.
L’articolo 34 del Testo unico, infatti, autorizza il datore di lavoro allo svolgimento diretto di questa attività dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ad eccezione dei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 31 del Testo Unico.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione – di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore – dedicati a RSPP datori di lavoro e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto delle indicazioni dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Il datore di lavoro deve inoltre seguire corsi di aggiornamento delle competenze e conoscenze maturate in materia di prevenzione e protezione. Tra i suoi obblighi c’è sicuramente quello di provvedere all’adeguata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, nel pieno rispetto delle loro conoscenze linguistiche.
L’articolo 37 del Testo unico indica quelli che sono i contenuti principali di tale formazione e cioè l’acquisizione da parte dei lavoratori di conoscenze in materia di:
La formazione e l’eventuale addestramento specifico del lavoratore deve essere assicurato in occasione della costituzione di un rapporto di lavoro o all’inizio di un rapporto di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambio di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze potenzialmente pericolose in azienda.
In ogni caso l’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e qualificato e deve essere svolto sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda i dirigenti e i preposti la loro formazione deve comprendere i seguenti contenuti:
La formazione può essere svolta presso organismi paritetici, scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Una formazione particolare deve essere destinata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che deve conoscere i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e i contenuti minimi dei corsi a lui destinati relativi a