Art. 17 (Oblighi non delegabili)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Concetto chiave dell’articolo 17
Il datore di lavoro non può delegare tutto, valutazione di tutti i rischi e nomina dell’RSPP restano sempre a suo carico.