ART. 84 (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.”.