Articolo 118 – Splateamento e sbancamento nelle opere di scavo

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 118 – Splateamento e sbancamento nelle opere di scavo

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118. Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, é vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione,
di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di
cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete
di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Concetto chiave dell’articolo

Durante le opere di scavo e nei lavori, in presenza di particolare natura del terreno a cause di piogge le misure di sicurezza devono prevedere divieti in zone superiori di pericolo sopratutto nei lavori di splateamento o sbancamento.