Articolo 25 Obblighi del medico competente

Home Normativa Dlgs 81/2008 Articolo 25 Obblighi del medico competente

Art. 25 (Obblighi del medico competente)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della
responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) (lettera soppressa)
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Concetto chiave dell’articolo 25

In questo articolo vengono definite quali mansioni un medico competente incaricato deve essere in grado di eseguire e come relazionarsi con l’Azienda da monitorare cominciando con autocertificare i titoli che gli consento di svolgere tale attività.