Il titolare di un’officina meccanica, al fine di adempiere agli obblighi previsti per legge (D.Lgs. 81/08), ha il compito di garantire condizioni che tutelino la sicurezza e la salute dei dipendenti nel luogo di lavoro.
Nell’assolvimento di tale compito, avvalendosi dell’aiuto di figure speciali quali RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), RSL (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e Medico competente (Responsabile della sorveglianza sanitaria), è chiamato a:
Nella valutazione dei rischi nelle officine meccaniche occorre tenere in considerazione il rischio micro-climatico (temperatura, umidità, ecc.), il rischio incendio (derivante dalla presenza di sostanze pericolose o infiammabili), il rischio da movimentazione di carichi, il rischio radioattivo, il rischio rumore ed eventuali rischi che possono scaturire dall’uso di specifici utensili o attrezzature (troncatrice, pressa idraulica, avvitatore e trapano, chiavi inglesi, lame, brugole, bombole a gas, tornio, carrello elevatore, ecc.).
Tutto ciò che emerge dalla valutazione dei rischi deve essere riportato in un apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da conservare e presentare su richiesta delle autorità competenti.
Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti di lavoro, i dipendenti possano operare solo dopo essere stati formati e addestrati in modo appropriato e dopo aver consultato i relativi libretti d’uso e manutenzione di accompagnamento.
Riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari in un’officina meccanica, questi sono generalmente: cuffie o tappi auricolari, guanti, occhiali/visiere, maschere anti-polvere, elmetto e calzature di sicurezza.
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