Art.57 (Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X; g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”.
Concetto chiave dell’articolo:
Normativa e modifiche all’articolo numero 88 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro 81/08 in relazione alla verifica degli impianti elettrici reti informatiche impianti di acqua gas e condizionamento che “non comportano lavori edili”.