CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Art. 109. (Recinzione del cantiere)
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Concetto chiave dell’articolo
L’accesso al cantiere deve essere impedito agli estranei tramite apposite recizioni.