(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3”.
Concetto chiave dell’articolo
Le modifiche applicate all’articolo 122 del decreto legislativo per i lavori e il rischio cadute dall’alto nei lavori svolti ad un’altezza superiore ai 2 metri.
Concetto chiave dell’articolo
L’articolo 119 del D.Lgs. 81/08 si occupa degli scavi di pozzi e trincee, con diverse disposizioni a seconda della profondità dello scavo.