Art. 7. (Comitati regionali di coordinamento) 1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchè uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
Concetto chiave dell’articolo 7
Il D.Lgs 81/08 nell’articolo 7 istituisce in ogni regione e provincia autonoma comitati locali di coordinamento in raccordo con il Comitato di vigilanza e la Commissione consultiva.