Art. 135 – Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e
comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art. 135 – Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e
comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.