Art. 4 (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”, le parole: “di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria”.
Concetto chiave dell’articolo 4
L’articolo 4 del Dlgs 106/09 apporta delle modifiche all’art. 4 del D. Lgs 81/08 in riferimento alla gestione dei contratti per i lavoratori in prova e per i lavoratori a tempo determinato.