Articolo 9 Modifiche all’art. 11 del D. Lgs 81/08

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ART. 9 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inserite le seguenti: “, da parte
dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ”;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte
dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a
favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti
bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo
3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o
organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.”;
e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL” sono sostituite dalle seguenti: “L’INAIL
finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali
e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,” ed è aggiunto infine il seguente
periodo: “L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.”;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e
tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e
privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.”.