ART. 14 (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: “i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083
del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo” sono sostituite dalle
seguenti: “i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti”.