ART. 15 (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;”.
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata,
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore
di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente
decreto;”;
c) la lettera f) è soppressa.