Art. 54. (Comunicazioni e trasmissione della documentazione)
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
Concetto chiave dell’articolo
Per la trasmissione della documentanzione si possono usare anche sistemi informatizzati, nel pieno rispetto delle modalità indicate dalla struttura destinata a riceverla.