Art. 81 – Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
Concetto chiave dell’articolo
Il datore di lavoro deve necessariamente assicurare il corretto funzionamento e la corretta installazione delle apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell’attività lavorativa. In merito alla sicurezza sul lavoro e all’omologazione alla normativa deve inoltre assicurare la corretta verifica degli impianti, la presenza dei documenti di certificazione, omologazione e metodi di realizzazione di macchinari o materiali utilizzati.