Quali sono gli obblighi relativi alla riunione periodica?

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Nel Testo Unico sicurezza sul lavoro è l’articolo 35 a occuparsi della riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

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A questo si aggiunge, all’art. 18 comma 1 lettera v), l’esplicito obbligo per il datore di lavoro di convocare la riunione periodica

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

Da tali riferimenti normativi emerge quindi che la riunione periodica è obbligatoria almeno una volta all’anno nelle aziende o unità produttive che impiegano più di 15 lavoratori. TRale obbligo è a carico del datore di lavoro o del servizio di prevenzione e protezione.

La riunione periodica deve inoltre essere indetta (comma 4 art. 35) anche quando avvengono significative variazioni nelle condizioni di lavoro e che possono esporre i lavoratori a nuovi, diversi o maggiori rischi, fra queste si può anche includere l’introduzione di nuove tecnologie. In tal caso è l’RLS ad avere la facoltà di chiedere una riunione periodica per discutere di tali cambiamenti e delle conseguenze che potrebbero avere.

Alla riunione periodica devono partecipare:

  • Il datore di lavoro o chi ne fa le veci
  • RSPP
  • medico competente, se nominato
  • RLS

Durante la riunione periodica si deve discutere di tutti i documenti elencati nella lettera di convocazione; i risultati della sorveglianza sanitaria che il medico competente deve presentare al datore di lavoro, all’RSPP e all’RLS; il Documento di Valutazione dei Rischi; il numero di infortuni e malattie professionali rilevate; caratteristiche e tipologie di DPI (dispositivi di protezione individuale); la formazione e informazione di dirigenti, preposti e lavoratori sulla sicurezza sul lavoro.

Infine stando all’art. 55 del DLgs 81/08 le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’art. 35 sono:

  • Mancata convocazione della riunione periodica in caso di significative variazioni alle condizioni di lavoro (art. 35, co. 4): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
  • Mancato rispetto dell’art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per il datore di lavoro e il dirigente
  • Mancata compilazione del verbale della riunione e impossibilità di consultazione (art. 35, co. 5): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per il datore di lavoro e il dirigente