Quali sono gli obblighi di sicurezza per stage e tirocini?

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Secondo quanto indicato dall’art. 2 del DLgs 81/08 il lavoratore è anche colui che svolge un’attività presso un’azienda o un’organizzazione, pubblica o privata, anche con il solo scopo di apprendere un lavoro o di svolgere i tirocini formativi o di orientamento.

Ciò sta a significare che se un datore di lavoro decide di inserire nel proprio organico stagisti o tirocinanti sarà obbligato a osservare le stesse regole che applica per tutti gli altri suoi dipendenti per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro.

In particolare anche per stagisti e tirocinanti è obbligatoria la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni di dicembre 2011 in riferimento alla formazione generale e specifica dei lavoratori. Un corso generico della durata di 4 ore sulla sicurezza sul lavoro e un corso specifico di 4, 8 o 12 ore a seconda del grado e della tipologia di rischi presenti nell’azienda in cui si sta svolgendo stage o tirocinio. La formazione è a carico del datore di lavoro e deve essere svolta nell’orario lavorativo.

Fra gli altri obblighi che il datore di lavoro deve osservare c’è quello di visita medica, così come chiarito dall’Interpello 1/2013 “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”. L’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, impone che venga attivata la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge e anche per i soggetti che pur non essendo lavoratori, sono ad essi equiparati, come appunto stagisti e tirocinanti. nel caso degli studenti tale norma va applicata nei casi in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

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