Il titolare di una farmacia è chiamato ad adempiere una serie di obblighi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra questi vi è, innanzitutto, quello di nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ossia una persona in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, che coordini un Servizio di Protezione e Protezione (SPP). Egli può individuare la persona idonea tra i suoi collaboratori, incaricare un soggetto esterno con adeguate competenze oppure assumere egli stesso tale funzione (ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008).
In secondo luogo, il farmacista deve provvedere alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, redigendone il relativo documento di sintesi (DVR). Riguardo ai pericoli che caratterizzano le attività svolte in una farmacia, se ne possono individuare di diversa natura: rischio alimentare, elettrico, incendio, da rumore e da uso di sostanze tossiche/nocive.
A proposito del primo aspetto, in una farmacia è fondamentale prestare attenzione all’igiene e alla sicurezza degli alimenti, applicando un piano di autocontrollo e documentandone ogni fase attraverso un manuale HACCP. Quanto al rischio elettrico è necessario che il titolare metta in pratica un adeguato programma di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
In merito al rischio incendio, invece, egli deve designare addetti al Pronto Soccorso e Antincendio e accertarsi che vi siano mezzi antincendio (es. estintori, da controllare con frequenza semestrale). Rispetto al rischio rumore, il farmacista deve fornire appositi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ai collaboratori. Infine, per la presenza di sostanze chimiche nocive, è importante che egli sia in possesso delle schede di sicurezza di tutte le sostanze e i preparati pericolosi, e vigili sul rispetto delle corrette procedure.