Sicurezza per i lavoratori in quota

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La sicurezza sul lavoro in quota è disciplinata, in Italia, dal Decreto Legislativo 81/2008, ossia il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 107 del suddetto decreto definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

Nel Capo II (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) vengono fornite disposizioni generali e norme specifiche su scavi e fondazioni, ponteggi fissi, temporanei e movibili, costruzioni edilizie e demolizioni.

Per quanto riguarda questo genere di attività, gli obblighi per il datore di lavoro (indicati nell’articolo 111) comprendono:

  • Scelta delle attrezzature più idonee a garantire condizioni sicure (qualora non si possa operare in condizioni ergonomiche e di sicurezza) dando priorità alla protezione collettiva e accertandosi che le dimensioni delle attrezzature siano adeguate alla natura dei compiti da svolgere. L’impiego di scale a pioli o funi (con un sedile munito di accessori) può essere consentito solo in condizioni di rischio limitato e lavori di breve durata;
  • Scelta del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in relazione alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Tale sistema di accesso deve permettere l’evacuazione in caso di pericolo imminente e il passaggio da un sistema di accesso ad altre strutture (piattaforme, passerelle o impalcati) non deve determinare ulteriori pericoli di caduta;
  • Identificazione delle misure volte alla riduzione dei rischi per i dipendenti derivanti dall’uso di attrezzature e, ove necessario, predisposizione di dispositivi di protezione contro le cadute;
  • Adozione di misure di prevenzione equivalenti in caso di eliminazione momentanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute per lo svolgimento di una particolare attività. Appena concluse le attività occorre ripristinare i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute che sono stati rimossi;
  • Esecuzione dei lavori in quota in rapporto alle condizioni meteorologiche al fine di non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • Divieto di assunzione e distribuzione di bevande alcoliche e superalcoliche fra i lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

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