Art. 39 (Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.”;
b) il comma 6 è abrogato.
Concetto chiave dell’articolo
L’art. 39 del Dlgs 106/09 sostituisce il comma 3 dell’art. 63 del DLgs 81/08 riguardante i requisiti che deve possedere un luogo di lavoro affinché possa essere accessibile a tutti. Tale requisito è fondamentale ai fini della valutazione dei rischi.