Art. 42 (Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: “utensile o impianto” sono inserite le seguenti: “, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,”.