ART. 12 (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di
cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”.
2. All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegato può, a sua
volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.