ART. 28 (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.”.