Art. 38 (Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”;
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”.
Concetto chiave dell’articolo
L’articolo 38 del D.Lgs. 106/09 estende la definizione di luogo di lavoro contenuta nell’art. 62 del D.Lgs. 81/08.