Art.58 (Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.”;
b) alla lettera f), dopo le parole: “lavoro delle imprese” sono inserite le seguenti: “affidatarie ed” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”;
c) alla lettera i) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
d) dopo la lettera i) è inserita la seguente:“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;”;
e) alla lettera l), le parole: “alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “ai lavori da realizzare”.
Concetto chiave dell’articolo:
Articolo 58 – Partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, le sostituzioni della legge 89 del dlgs 81/08 e l’assegnazione dei lavori come imprese affidatarie.