ART. 8 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
b)dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo
accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
2. All’articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: “svolge” è sostituta dalle seguenti:
“può svolgere”.
3.All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Le
somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di
gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.