Art. 52 (Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle
seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.