Articolo 59 Modifiche all’articolo 90 del dlgs 81-08

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Art. 59 (Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15,
in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b)
all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista.”;
c) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
d) al comma 3, dopo le parole: “più imprese” è inserita la seguente: “esecutrici”;
e) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”;
f) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica” sono inserite le seguenti: “alle imprese
affidatarie,”;
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa” sono inserite le seguenti: “o ad un
lavoratore autonomo”;
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell’impresa affidataria” sono sostituite dalle
seguenti: “delle imprese affidatarie”;
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite
dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese”
sono inserite le seguenti:“e dei lavoratori autonomi”;
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite
dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “documento unico di
regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2,” ;
m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione
concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.