ART. 73 – Modifiche all’art. 117 del DLgs 81/08
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: “Quando occorre effettuare” sono sostituite
dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.
2. All’articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte,
infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.
Concetto chiave dell’articolo
L’art. 117 del D.Lgs. 81/08 tratta i lavori in prossimità di parti attive, ovvero tutte le operazioni effettuate in prossimità di cavi elettrici liberi e privi di protezione.