Art. 117. Lavori in prossimità di parti attive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori
in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari sidebbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
Concetto chiave dell’articolo
La normativa e in merito ai sistemi di accesso e lavori in prossimità di parti attive, presuppone la verifica e la messa in protezione delle parti applicando precauzioni come il posizionamento degli ostacoli rigidi per evitare l’avvicinamento e favorire la distanza di sicurezza.