Art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
Concetto chiave dell’articolo
Le modalità per lo svolgimento di operazioni nei pressi di zone attive elettricamente, limiti e procedure di sicurezza in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici non protetti con conseguente verifica degli impianti di messa a terra in disposizione alle prerogative di Valutazione dei rischi.