Art. 130. (Andatoie e passerelle)
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Concetto chiave dell’articolo
Le imprese edilizie che effettuano lavori in quota devono provvedere all’installazione di andatoie e passerelle che abbiano precisi requisiti per garantire la sicurezza dei lavoratori.