Art. 59 (Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 3.
Concetto chiave dell’articolo
Sanzioni previste per i lavoratori in caso di violazioni dell’art. 20 che elenca le precauzioni a cui devono attenersi i lavoratori per tutelare la sicurezza sul lavoro propria e degli altri.
Sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, s enon per giustificato motivo.