Art. 64. (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Concetto chiave dell’articolo
Gli obblighi del datore di lavoro: il legislatore prevede regole ben precise per il datore di lavoro in relazione a logistica, dispositivi di sicurezza. La principale operazione da svolgere è quella della vigilanza e della manutenzione dei dispositivi che dovrà essere svolta con regolarità secondo i regimi stabiliti dalla legge. Il datore di lavoro, sarà quindi il responsabile della gestione delle emergenze relative a dispositivi e impianti, ne dovrà garantire il corretto funzionamento sopratutto per quelli più a rischio come ad esempio nel caso della verifica degli impianti di messa a terra.