Art. 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Concetto chiave dell’articolo:
L’articolo stabilisce che è severamente proibito far accedere il lavoratore in tutti quei luoghi ove sia possibile il rilascio di gas deleteri per la salute e sicurezza del lavoratore, perchè ciò possa avvenire deve essere effettuata a monte un’attenta valutazione dei rischi che certifichi l’assenza di pericoli.