Art. 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Concetto chiave dell’articolo
Per adeguarsi al Testo unico non solo bisogna provvedere a mettere in regola la propria azienda ma, successivamente, bisogna verificare gli impianti.