Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente é esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).
Concetto chiave dell’articolo
Le responsabilità del committente sono limitate dalle responsabilità affidate al responsabile dei lavori, nessuno dei due viene esonerato dagli obblighi previsti dagli artt. 91 e 92, anche a fronte della designazione del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.