Articolo 133 (Progetto) – 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonche’ le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessita’ in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza estabilita’ eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deverisultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Concetto chiave dell’articolo
Il documento che per le imprese edili certifica l’idoneità di un progetto che riguardi ponteggi alti più di venti metri.